(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 1 del 5 gennaio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' istituita, presso l'assessorato regionale alla Sanita', la commissione regionale per i problemi della raccolta, conservazione, distribuzione ed utilizzo del sangue umano con i seguenti compiti: 1) studio e consulenza tecnico-scientifica nei confronti della Regione e delle UU.SS.SS.LL. per i problemi della raccolta, distribuzione, utilizzo del sangue umano; 2) espressione di pareri su quanto gia' di competenza delle commissioni provinciali, previste dall'art. 3 della legge 14 luglio 1987,n. 592 e su ogni altro argomento inerente la materia, su richiesta della Regione o delle UU.SS.SS.LL. La commissione, costituita entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, e' presieduta da un funzionario regionale, ed e' composta da: a) tre primari di servizi trasfusionali della Regione scelti fra quelli con rapporto di lavoro a tempo pieno; b) un docente di immunoematologia od ematologia designato dall'Universita' degli studi di Torino; c) un direttore sanitario di Ospedale sede di servizio trasfusionale; d) un coordinatore sanitario di U.S.S.L. con Ospedale privo di servizio trasfusionale; e) un rappresentante della sanita' militare designato dalla Direzione della sanita' militare del comando territoriale; f) tre rappresentanti delle associazioni di donatori di sangue, di cui due designati da A.V.I.S. e F.I.D.A.S. ed il terzo collegialmente dalle associazioni con un numero di iscritti non inferiore a 1.000 e di cui almeno due terzi sono donatori attivi; g) il direttore del centro trasfusionale A.V.I.S. di Torino; h) il direttore della banca del sangue e del plasma della citta' di Torino; i) un funzionario regionale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario regionale in servizio presso l'assessorato alla Sanita'. I membri della commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. La commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e puo' essere convocata su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti ogni qual volta si renda necessario acquisire pareri o proposte. La commissione puo' istituire nel suo seno gruppi di studio e puo' invitare di volta in volta a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, esperti qualificati appartenenti ad enti pubblici la cui presenza si renda utile in relazione agli specifici argomenti da trattare.