(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 1
                         del 5 gennaio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   E'  istituita,  presso  l'assessorato  regionale  alla Sanita', la
commissione regionale per i problemi della  raccolta,  conservazione,
distribuzione ed utilizzo del sangue umano con i seguenti compiti:
    1)  studio  e  consulenza tecnico-scientifica nei confronti della
Regione  e  delle  UU.SS.SS.LL.  per  i  problemi   della   raccolta,
distribuzione, utilizzo del sangue umano;
    2)  espressione  di  pareri  su  quanto  gia' di competenza delle
commissioni provinciali, previste dall'art. 3 della legge  14  luglio
1987,n.  592  e  su  ogni  altro  argomento  inerente  la materia, su
richiesta della Regione o delle UU.SS.SS.LL.
   La commissione, costituita entro sessanta giorni dall'approvazione
della presente legge, e' presieduta da un funzionario  regionale,  ed
e' composta da:
     a) tre primari di servizi trasfusionali della Regione scelti fra
quelli con rapporto di lavoro a tempo pieno;
     b)  un  docente  di  immunoematologia  od  ematologia  designato
dall'Universita' degli studi di Torino;
     c)   un   direttore  sanitario  di  Ospedale  sede  di  servizio
trasfusionale;
     d)  un  coordinatore sanitario di U.S.S.L. con Ospedale privo di
servizio trasfusionale;
     e)  un  rappresentante  della  sanita'  militare designato dalla
Direzione della sanita' militare del comando territoriale;
     f)  tre rappresentanti delle associazioni di donatori di sangue,
di  cui  due  designati  da  A.V.I.S.  e  F.I.D.A.S.  ed   il   terzo
collegialmente  dalle  associazioni  con  un  numero  di iscritti non
inferiore a 1.000 e di cui almeno due terzi sono donatori attivi;
     g) il direttore del centro trasfusionale A.V.I.S. di Torino;
     h) il direttore della banca del sangue e del plasma della citta'
di Torino;
     i) un funzionario regionale.
   Le  funzioni  di  segretario  della  commissione sono svolte da un
funzionario regionale in servizio presso l'assessorato alla  Sanita'.
   I  membri della commissione durano in carica cinque anni e possono
essere riconfermati.
   La  commissione  si  riunisce in seduta ordinaria almeno due volte
all'anno e puo' essere convocata su iniziativa del  presidente  o  su
richiesta  di  almeno un terzo dei suoi componenti ogni qual volta si
renda necessario acquisire pareri o proposte.
   La commissione puo' istituire nel suo seno gruppi di studio e puo'
invitare di volta in volta a  partecipare  ai  propri  lavori,  senza
diritto di voto, esperti qualificati appartenenti ad enti pubblici la
cui presenza si renda utile in relazione agli specifici argomenti  da
trattare.